Tra le motivazioni per cui viene fornito il permesso di soggiorno ad un cittadino straniero o un nulla osta, fino al 2018 vi era quello che era definito nell’art. 5, comma 6 del Testo unico sull’immigrazione come “motivo umanitario”, denominazione che non è più possibile adottare visti i recenti aggiornamenti delle norme vigenti. Il Decreto Legge n.113 del 2018, tra gli altri, è stato uno degli ultimi decreti che è andato ad effettuare importanti modifiche nel settore del diritto di asilo e accoglienza migranti sul territorio italiano. Tra i cambiamenti principali, come ritiene di dover rilevare in questo articolo l’Avv. Pitorri , tra i migliori avvocati per la cittadinanza italiana a Roma, con questo D.L. si sono andati a modificare alcune ragioni speciali per cui veniva concesso il permesso di soggiorno e sono state ridenominate alcune diciture per rendere più specifiche quelle che prima erano le generiche “motivazioni umanitarie”.

I nuovi permessi a sostituzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari

Quello che prima era definito nell’art. 5, comma 6 del Testo unico sull’immigrazione come permesso di soggiorno per motivi umanitari è scomparso come istituto generale per effetto del nuovo Decreto Legge n. 113 del 2018 ed è stato sostituito da categorie più specifiche, “tipizzate per legge”. Nell’attuale legislatura, infatti, sono presenti al posto della protezione per motivi umanitari alcune protezioni speciali riconducibili a movente umanitario, per i seguenti casi: permessi di soggiorno per casi speciali (vittime di violenza domestica, sfruttamento lavorativo), per cure mediche, per motivi di particolare valore civile, per calamità. In caso di tali giustificazioni e in caso di presentazione della documentazione adeguata che le certifichi, verrà rilasciato un permesso di soggiorno autonomo che conferisce ad un cittadino di Paese terzo il diritto di soggiornare in Italia.

Status di rifugiato, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria: differenze

Le motivazioni per cui uno straniero ha diritto di richiedere asilo in Italia sono molteplici e possiamo categorizzarle in base alle normative europee ed internazionali in tre distinte macrocategorie: i richiedenti lo status di rifugiato, lo status di protezione sussidiaria e lo status di protezione umanitaria. La prima categoria include tutti quelle persone che scappano da atti di persecuzione eseguiti nel proprio Paese di origine e quindi hanno diritto a richiedere asilo in Italia; la seconda categoria, in modo simile, permette di richiedere protezione sussidiaria a tutti coloro i quali hanno bisogno di asilo per evitare di subire un grave danno; sia la protezione dei rifugiati che la protezione sussidiaria sono regolate da obblighi europei ed internazionali. La terza categoria, invece, ovvero quella per motivazioni umanitarie, è rimessa invece alle singole decisioni degli Stati: sarà infatti la discrezionalità del singolo Stato a decidere di volta in volta se e come rispondere ad esigenze umanitarie, caritatevoli o di altra natura.